Esportare in Turchia – AT.R e Certificato d’origine

Il certificato AT.R, previsto dagli accordi commerciali tra UE e Turchia, attesta che la merce esportata è in libera circolazione, e quindi non è soggetta a dazi – o meglio, consente agevolazioni daziarie.
L’unione doganale tra la CE e la Turchia è in vigore dal 1995, e tra gli altri punti prevede la “libera circolazione tra le due parti dell’unione doganale delle merci in questione che sono interamente prodotte o immesse in libera pratica dopo la loro importazione da paesi terzi nel Türkiye o nella CE”.*
Dal 01.01.2021 per le merci provenienti da Paesi UE non è più richiesto il Certificato d’origine, purché la merce sia accompagnata dal certificato A.TR..
In seguito alla richiesta di Certificati d’origine da parte delle autorità doganali turche e delle agenzie doganali, nel giugno 2021 il Ministero del Commercio turco ha inviato alle amministrazioni doganali una comunicazione tesa a invitare le Dogane a limitare la richiesta di Certificati d’origine ai “pochi casi inerenti merci assoggettate a particolari misure restrittive di politica commerciale, laddove fosse necessaria documentazione di supporto ulteriore per seri e fondati dubbi sull’origine dei beni” (dall’art.47 della Decisione n. 1/95 dell’Unione Doganale tra la Turchia e il Consiglio di Associazione della UE).
Successivamente, con una nota datata 22 giugno 2021 inviata alla Commissione Europea, il Ministero del Commercio ha ribadito che “le merci provenienti dall’UE accompagnate da certificato AT.R non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine”, con l’eccezione dei casi sopra citati.
Il destinatario della merce può comunque richiedere al fornitore il Certificato d’origine, che verrà rilasciato dalla Camera di Commercio competente: ad esempio, al fine di comprovare il Made in Italy di un prodotto da valorizzare in termini commerciali.

 

*Dall’accordo sono esclusi: i prodotti agricoli (quali definiti nell’allegato I del trattato di Amsterdam, questi sono soggetti alla decisione del 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli; i prodotti del carbone e dell’acciaio contemplati dal trattato europeo del carbone e dell’acciaio. Essi sono soggetti all’accordo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio — Türkiye — relativo ad una zona di libero scambio per i prodotti contemplati dalla CECA (fonte: Unione doganale UE-Türkiye).